(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada accertate a mezzo di apparecchiatura elettronica, la mancata indicazione, nel verbale, del numero di matricola di quest’ultima non rende di per sé illegittimo l’accertamento eseguito con il predetto macchinario, non essendo rinvenibile in tale omissione alcuna violazione del diritto di difesa e potendo assumere rilevanza l’indicazione del detto numero solo nel giudizio di opposizione, ancorché nella misura in cui l’opponente riesca a provare il cattivo funzionamento del singolo strumento rilevatore.