(massima n. 1)
In tema di competenza per territorio del giudice dell’opposizione a sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada sui limiti di velocità, ove detta violazione sia stata accertata mediante il sistema cosiddetto «Tutor», il quale si distingue dalle altre apparecchiature di controllo, perché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media dello stesso in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi, il giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod. strada, va individuato alla stregua dell’art. 9 c.p.p., secondo cui, se la competenza non può essere determinata in base al luogo in cui il reato sia stato consumato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui sia avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Ne consegue che, se il veicolo oggetto di accertamento abbia percorso un tratto di strada compreso tra due Comuni limitrofi, la competenza territoriale spetta al giudice di pace del luogo dove è situata la porta di uscita del sistema di controllo.