(massima n. 1)
In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, l’esimente dello stato di necessità, occorre — in conformità a quanto disposto dagli artt. 54 e 59 c.p. — che sussista un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione; ne consegue che detta esimente non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a seguito dell’irrogazione della sanzione prevista dal codice della strada per l’eccesso di velocità, aveva escluso l’applicabilità dell’esimente in relazione al trasporto d’urgenza, presso un veterinario, di un gatto gravemente ferito e raccolto poco prima).