(massima n. 1)
In materia di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall’art. 142 del codice della strada in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purché entro i limiti massimi di velocità dettati dall’art. 142, primo comma, del codice della strada; l’esercizio di tale facoltà discrezionale non è sindacabile in sede giurisdizionale.