(massima n. 1)
L’art. 128, primo comma, nuovo codice della strada, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. Ne consegue che avverso il suddetto provvedimento, ancorché disposto fuori dei casi in cui ne è consentita l’adozione, non è ammissibile l’opposizione ex artt. 22 e 23 della legge 689/1981, che il nuovo codice della strada prevede solo per il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un provvedimento prefettizio che aveva disposto la revisione in ipotesi di guida in stato di ebbrezza).