(massima n. 1)
In tema di fatto colposo verificatosi durante la esercitazione di guida di autoveicolo con la responsabilità del conducente non necessariamente concorre quella dell’istruttore essendo necessario, ai fini della ravvisabilità del concorso, che entrambi i soggetti determinino l’evento. (Fattispecie in tema di esclusione di colpa concorrente dello istruttore, il quale aveva vigilato doverosamente sulla condotta dell’allievo, il quale, ciò nonostante, aveva prodotto l’evento per essersi sottratto alla vigilanza ed al controllo dell’istruttore).