(massima n. 1)
In tema di esercitazioni di guida, di cui all’art. 83 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sulla circolazione stradale, l’allievo conducente non va ritenuto responsabile degli eventi dannosi, verificatisi in dipendenza della circolazione del veicolo, solo quando il suo comportamento sia dovuto ad inesperienza ed inidoneità tecnica alla guida, addebitabili a colpa esclusiva, in vigilando, dell’istruttore. Pertanto, qualora nell’azione dell’allievo medesimo, esclusa la sola imperizia, siano ravvisabili altri elementi di colpa, quali l’inosservanza di leggi o regolamenti (di cui non è consentita la ignoranza da parte del soggetto che si pone alla guida di un veicolo) o la condotta imprudente o negligente (in contrasto col principio del neminem laedere), deve essere affermata la sua responsabilità nonché quella dell’istruttore se questi era in condizioni di correggere tempestivamente prevedibili errori dell’allievo.