(massima n. 1)
Nelle esercitazioni alla guida di veicoli a motore, dovendo sussistere una stretta cooperazione tra l’allievo e l’istruttore, nel caso ne derivi un evento dannoso entrambi ne rispondono, in quanto esso si collega alla condotta antidoverosa sia del primo per negligenza ed imprudenza nella guida del veicolo che del secondo per mancata vigilanza sulla marcia di esso, anche in relazione alle particolari contingenze del momento. Tuttavia l’istruttore di guida può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascriversi al conducente.