(massima n. 1)
In tema di esercitazione alla guida la funzione di istruttore può essere svolta soltanto quando questi si trovi accanto all’allievo in modo da poter prontamente intervenire sui comandi. Non è, pertanto, ravvisabile l’attività di istruzione quando la persona abilitata sieda sul sedile posteriore di un’autovettura e non già accanto all’allievo conducente. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 80, comma tredicesimo, Cod. strada e non già della contravvenzione di cui all’ultimo comma dell’art. 83 Cod. strada a carico di persona non munita di patente nè di autorizzazione all’esercitazione che conduceva un’autovettura sul cui sedile posteriore era trasportata altra persona abilitata alla guida).