(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, perché sia configurabile l’ipotesi dell’esercitazione di guida non è sufficiente che la persona a fianco del giudicatore sia munita della patente di guida ma occorre altresì la consapevolezza in tale persona del proprio ruolo di istruttore, per il controllo della marcia del veicolo e per un tempestivo intervento in caso di necessità; la carenza di detto presupposto importa la configurabilità del reato di guida senza patente previsto dall’art. 80 cod. strad. previgente.