(massima n. 1)
Chi, munito di idonea patente di guida, ancorché non istruttore di una scuola per conducenti di veicoli a motore, provveda, con funzioni di istruzione e vigilanza, ad accompagnare, durante la esercitazione alla guida, un minore, all’uopo autorizzato, a norma dell’art. 83, comma secondo del codice stradale, assume la veste di precettore, obbligato a vigilare sulla marcia del veicolo, ed, in tale veste, ai sensi ed agli effetti dell’art. 2048, comma secondo c.c., risponde del fatto illecito commesso dall’allievo nella conduzione del veicolo.