(massima n. 1)
Integra il delitto di falsitą ideologica in atto pubblico il rilascio di un certificato attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti perii conseguimento della patente di guida, in assenza di visita, da parte di un medico autorizzato quale accertatore, atteso che lo stesso, anche ove operi in regime privatistico, riveste la qualitą di pubblico ufficiale ed esercita una pubblica funzione in forza dellespressa previsione normativa di cui agli artt. 119, comma 2, cod. strada e 319, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.