(massima n. 1)
Ai sensi dell’art. 4 della legge 111/1988 l’accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per l’ammissione all’esame per il conseguimento della patente di guida (in precedenza attribuito, dall’art. 81 del codice della strada abrogato, all’ufficiale sanitario del comune) spetta all’ufficio medico legale dell’unità territorialmente competente; ne consegue che anche con riguardo a quei Comuni nei quali la ritardata attuazione della riforma sanitaria ha lasciato in vita la figura dell’ufficiale sanitario, quest’ultimo, in ogni caso, a decorrere dall’entrata in vigore della legge 111/1988, non ha mantenuto la propria competenza in ordine agli accertamenti psico-fisici de quibus e che la controversia relativa alla liquidazione dei compensi spettanti al medico legale della U.S.L. territorialmente competente per i prescritti accertamenti delle condizioni di idoneità degli aspiranti al rilascio della patente di guida, rientrando nell’ambito del rapporto di impiego pubblico, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.