(massima n. 1)
L’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l’infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Ne consegue che, una volta verificato il comportamento del conducente di un veicolo sotto il profilo della negligenza e dell’imperizia con apprezzamento negativo, nessuno specifico rilievo può assumere sul piano della responsabilità civile la mancanza dell’abilitazione alla guida.