(massima n. 1)
Nella vigenza del nuovo codice della strada, chi guida veicoli con patente sospesa a tempo indeterminato dal Prefetto è punito ai sensi dell’art. 116, comma tredicesimo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale disposizione va interpretata, in considerazione della sua ratio, nello stesso modo in cui veniva intesa la più ampia dizione contenuta nell’art. 80, comma tredicesimo, del D.P.R., 15 giugno 1959, n. 393. Infatti, il presupposto su cui si basa la nuova normativa, costituito dalla mancanza di accertamento delle condizioni legittimanti l’autorizzazione alla guida, esiste e riveste, anzi, una maggiore rilevanza nel caso di sospensione dell’autorizzazione, perché siffatta sospensione fa configurare la più grave ipotesi del venire meno delle citate condizioni legittimanti.