(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 236 cod. strada (come modificato dall’art. 1, d.lgs. n. 214 del 1993 e dall’art. 129, d.lgs. n. 360 del 1993) le patenti di categoria B rilasciate posteriormente al 26 aprile 1988 ed anteriormente al 30 settembre 1993 conservano validità decennale fino alla prima conferma o revisione. Ne consegue che soltanto fino a tale termine (diversamente da quelle di categoria B rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988) esse abilitano alla guida anche di motocicli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici. (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace di rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa per l’asserita violazione dell’art. 116, commi 1 e 13, cod. strada, osservando che la ricorrente era stata rinvenuta alla guida di motociclo di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici in possesso di patente di categoria B rilasciata nel settembre del 1991, e pertanto ancora in corso di validità decennale al momento della circolazione in questione avvenuta nel giugno 2001).