(massima n. 1)
L’art. 115, comma quinto del nuovo codice della strada prevede come illecito sanzionato in via amministrativa il fatto di chi, avendo la materiale disponibilità di veicoli, ne affida o ne consente la guida a persone non munite di patente di abilitazione. Tale norma sostituisce integralmente l’art. 80, comma dodicesimo del codice stradale abrogato, sicché, ove il fatto sia stato realizzato nel vigore di esso, si profila, a seguito della novazione legislativa, un’ipotesi di successione di leggi, prevista dall’art. 2, comma secondo c.p., con la conseguente applicazione della nuova norma in quanto più favorevole. (Fattispecie nella quale, la S.C. ha proceduto all’annullamento senza rinvio della decisione, con cui erano state applicate la pena dell’ammenda e la confisca del veicolo).