(massima n. 1)
Chi circola alla guida di un veicolo munito di targa riprodotta per imitazione di quella originale, con le stesse indicazioni di questa, senza avere provveduto agli adempimenti di cui ai commi primo e secondo dell’art. 102 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, vale a dire senza averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione ovvero, dopo i quindici giorni dalla presentazione della denuncia detta, senza richiesta di nuova immatricolazione, risponde della violazione prevista dal comma sesto del citato art. 102, e non già della contravvenzione di cui all’art. 100, comma dodicesimo, d.lgs. 285/1992. Quest’ultima norma, infatti, sanziona la circolazione con targa non propria del veicolo ma appartenente ad altro mezzo nonché l’ipotesi di circolazione con targa contraffatta consistente sia nella contraffazione degli estremi della targa originaria o nella creazione di una targa per imitazione sia nella sostituzione della targa vera, occultata o soppressa, con altra contenente estremi diversi, coincidenti o meno con quelli di altra targa di un diverso veicolo.