(massima n. 1)
Commette falso ideologico in atto pubblico colui che, in qualità di responsabile tecnico dell’attività di revisione di un’autovettura, attesti falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione dell’auto, trattandosi di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo — sedicesimo, C.S.) e dovendo a tali soggetti, in virtù dei poteri certificativi loro conferiti dalla legge, essere riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali.