(massima n. 1)
In tema di imprese autorizzate alla revisione degli autoveicoli, l’art. 80 del Codice della strada prevede, al comma XI, che «nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate». Detta norma fa riferimento allo svolgimento, nei confronti della impresa (e non di più imprese), di controlli (e non di un singolo controllo) e prevede la revoca delle concessioni, oltre che per il mancato possesso dei necessari strumenti, nel caso che venga accertata l’effettuazione di revisioni non conformi alle prescrizioni in vigore (e non di una singola revisione). La ratio della norma, che è individuabile nella esigenza di sanzionare il venir meno del rapporto fiduciario che deve sorreggere l’affidamento dei compiti di revisione già di competenza pubblica ad imprese private e che non può certamente, secondo principi di comune esperienza, che cessare a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni in proposito dettate o a seguito di un eclatante episodio idoneo a dimostrare di per sé il venir meno di detto rapporto. Una isolata e poco rilevante violazione delle prescrizioni vigenti è quindi da ritenere inidonea a determinare il venir meno di detto rapporto fiduciario tra l'Amministrazione e la impresa privata.