(massima n. 1)
La disposizione impartita dal competente organo della motorizzazione civile di ripetere la revisione dell’autoveicolo entro un certo termine non può essere equiparata ad una prescrizione la cui inosservanza comporti la sospensione del documento di circolazione. Pertanto, qualora il termine concesso sia scaduto senza che il veicolo sia stato nuovamente presentato alla revisione, sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 55 cod. strada, con la conseguente insussistenza della violazione prevista dal successivo art. 58, nono comma.