(massima n. 1)
In tema di giudizio di legittimità, nell'ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta ai sensi dell'art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio assume carattere meramente restitutorio e giustifica pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, dello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello e che avrebbe dovuto invece pronunciare sull'appello.(Nella specie, la S.C., ha cassato la pronuncia sull'inammissibilità dell'appello ed ha rinviato allo stesso giudice di appello, senza vincolo di diversa composizione).