(massima n. 1)
A norma dell’art. 142 c.d.s., le risultanze delle apposite apparecchiature costituiscono fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini dell’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, onde dette violazioni devono ritenersi provate sulla base dei rilievi delle suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze dei medesimi valgono invece fino a prova contraria, che può essere fornita dall’opponente dimostrando, in base a concrete circostanze di fatto, un difetto di funzionamento dei dispositivi. Quando, invece, la violazione non riguarda il superamento dei limiti di velocità, ma, come nella specie, la circolazione di un ciclomotore capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità superiore ai 45 Km orari (artt. 97 comma sesto e 52 c.d.s.), i rilievi compiuti con le apparecchiature di controllo della velocità previste dall’art. 142 c.d.s. possono fornire elementi di prova, ma non sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto della eventuale pendenza della strada e della sua incidenza sulla velocità del mezzo, atteso che il limite di 45 Km orari è riferito espressamente dal citato art. 52 c.d.s. ad una velocità sviluppata su strada orizzontale.