(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può ravvisarsi errore scusabile, in guisa da escludere la colpa, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella condotta del conducente che, dopo aver proseguito la marcia, confidando nella persistente vigenza di una prima segnalazione, con cui si consentiva in determinati orari l’accesso ad una zona a traffico limitato, non presti attenzione ai successivi segnali contenenti le diverse prescrizioni di orario in concreto disattese, considerato che la vigenza spaziale di ogni divieto o prescrizione non può che valere fino al punto in cui non se ne incontri una successiva di contenuto diverso.