(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ove il ricorrente alleghi che la sentenza gli č stata notificata a mezzo posta, o tale circostanza risulti dagli atti, č sufficiente che lo stesso ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza corredata di documentazione comprovante la spedizione dell'atto, spettando al controricorrente, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, l'onere di contestare il rispetto del termine breve d'impugnazione, mediante il deposito dell'avviso di ricevimento di cui egli ha la materiale disponibilitā.