(massima n. 1)
In tema di violazione dell’art. 23 del codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di manifesti o mezzi di propaganda in grado di ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero di renderne più difficile la comprensione o di ridurne la visibilità, va ritenuto responsabile, insieme all’autore materiale della violazione, non importa se identificato o meno, anche il partito politico beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l’art. 6 della legge n. 689 del 1981 considera obbligato in solido con l’autore della violazione la persona rivestita dell’autorità o incaricata della vigilanza nei suoi confronti, situazione che certamente si riscontra tra un partito politico ed i suoi associati o coloro che comunque, ne eseguono le disposizioni.