(massima n. 1)
In tema di abusiva installazione di cartelloni ed altri mezzi pubblicitari costituenti fonte di pericolo o di disordine del sistema stradale, l’art. 23, commi 13-bis e 13-quater, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), nell’attribuire agli enti proprietari delle strade o al concessionario il potere-dovere della loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica (demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprietari delle strade), atteso che, nella prima ipotesi, l’ente deve diffidare l’autore della violazione ed il proprietario dell’area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica, e, in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili, mentre, nella seconda, l’ente deve eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate, deve trasmetterne la nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento.