(massima n. 1)
Ai sensi dell’art. 11, T.U. 15 giugno 1959, n. 393 (norme sulla circolazione stradale), il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati, lungo le strade o in vista di esse (ma in area di proprietà privata), è soggetto ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada (nella specie la Provincia), il quale può disporre la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non aventi le caratteristiche prescritte ed ha, in relazione a tale potere autorizzatorio, anche un potere sanzionatorio potendo comminare una sanzione amministrativa in caso di collocazione di cartelli e dei mezzi pubblicitari senza autorizzazione; ma, nel regime precedente al nuovo codice della strada (art. 53, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) ed in mancanza di un’espressa specifica previsione (come nel caso dell’ANAS: legge n. 59 del 1961), l’ente suddetto non ha alcun potere impositivo sicché (fermo restando l'assoggettamento all’obbligo di corrispondere al Comune l’imposta di pubblicità prevista dalla legge) non può imporre all’esercente della pubblicità alcuna prestazione pecuniaria in funzione di corrispettivo dell’uso particolare della strada.