(massima n. 1)
Le controversie riguardanti la materia relativa al divieto sancito dall’art. 23, d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) — che ha specificamente vietato (in deroga — per il principio di specialità — alla normativa generale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni ex art. 24, d.lgs. 509/1993) di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade, nell'ambito od in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche odi edifici o di luoghi di interesse storico o artistico — sono devolute, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza del pretore secondo il procedimento fissato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all’opposizione avverso l’ordinanza del sindaco di rimozione di un mezzo pubblicitario).