(massima n. 1)
Ai sensi dell’art. 22, comma 11, del codice della strada, è soggetto a sanzione amministrativa non a titolo di responsabilità oggettiva, ma per colposa o dolosa inosservanza del precetto, chiunque ponga in essere alternativamente una delle condotte ivi previste, ovvero chiunque da un fondo che si affaccia sulla strada pubblica apra un nuovo accesso su di essa senza l’autorizzazione dell’ente proprietario o mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, rimanendo irrilevante la circostanza che l’accesso sia stato realizzato da persona diversa dall’attuale possessore o proprietario del fondo frontista, a meno che questi non fornisca la prova che altri avesse la disponibilità dell'immobile.