(massima n. 1)
La sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 c.d.s. per lavori o deposito di materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli senza l’adozione degli accorgimenti indicati dalla stessa norma, deve essere irrogata nei confronti dell’esecutore materiale dell’attività, e non anche del proprietario dell’immobile in favore del quale la stessa viene esplicata, non avendo il committente dei lavori — diversamente dall'imprenditore, dal dirigente e dal proponente — poteri di vigilanza e direzione sull’appaltatore.