(massima n. 1)
La disposizione di cui all’art. 15, comma primo, lett. a), cod. della strada — che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze — riveste natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all’art. 635, comma primo, n. 3, c.p., in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni; né rileva, a tal fine, la non perfetta coincidenza dell’oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981, non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito per l’omessa verifica del rapporto pertinenziale tra i beni danneggiati — fioriera e lampione — e la sede stradale).