(massima n. 1)
L’art. 2 della legge regionale (Liguria) n. 348 del 1992 (il quale recita: «la presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l’inversione di marcia nonché le piazzuole di intersecazione») non ha ad oggetto solo strade costruite dall’uomo, quali la carreggiata la banchina o la cunetta — che caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire con il territorio in modo scientifico—, bensì anche strade a fondo naturale, che ben possono essere costituite mediante il calpestio di uomini o animali, senza essere state dall’uomo predisposte per la funzione in questione; come risulta confermato dall’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in coerenza con la quale, in quanto norma statale, la legislazione secondaria in questione va in vero interpretata) che, nel precisare cosa deve intendersi per «strada», elenca anche il sentiero per l’appunto formatosi per il predetto calpestio.