(massima n. 1)
L'art. 1475 c.c., disciplinando il pagamento delle spese, ivi compreso l'importo dell'imposta di registro, nei rapporti tra venditore e compratore, contiene una norma di diritto privato che non tocca la sfera dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i soggetti passivi dell'imposta, che č propria del diritto tributario; pertanto, per rendere operante l'obbligo assunto da uno dei contraenti, e, quindi, ripetibile ex contractu la somma pagata dal venditore a titolo di imposta, non č necessario accertare se l'acquirente sia direttamente debitore o responsabile d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ma č sufficiente che il venditore fosse tenuto a corrispondere quella somma agli uffici fiscali e che tale debito fosse inerente al contratto di compravendita. Ove, poi il venditore paghi un'imposta non dovuta, avendo omesso sia di impugnare l'atto di accertamento notificatogli sia di dame notizia all'acquirente, cosa da porlo in condizione di far valere efficacemente tale illegittimitā, siffatto comportamento puō dar luogo ad un accertamento di responsabilitā nei rapporti interni fra i soggetti privati che incide solo indirettamente sull'onere di ripartizione delle spese di vendita e che deve essere ritualmente richiesto in giudizio.