(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisivitą, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attivitą di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresģ, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio.