(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, non è necessario che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto e dovendo la conformità del ricorso rispetto all'originale notificato dal contribuente all'Ufficio riguardare il contenuto dell'atto, sicché è a tal fine sufficiente l'apposizione nella copia di una nota che attesti la presenza sull'originale del mandato rilasciato al difensore.