(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui una sentenza della corte d'appello venga impugnata sia per revocazione sia per cassazione e la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la pronuncia gravata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della S.C. non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione di quella della corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilitą della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso.