(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 45 c.p.c. la proposizione del regolamento d'ufficio di competenza postula che emessa dal giudice adito in un determinato processo la pronuncia dichiarativa dell'incompetenza per materia e per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice competente, quest'ultimo deve ritenersi a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e deve asserire, quindi che la competenza, per ragione di materia o di territorio inderogabile, spetta al primo ovvero a un terzo giudice, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il (secondo) giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa č stata riassunta, nell'escludere di essere munito di competenza per materia, sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragione di valore.