(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell'accogliere l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata ritualmente introdotta con l'atto di gravame. Peraltro, ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell'"an" sia nel "quantum" del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell'errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al "decisum" della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi.