(massima n. 1)
Le limitazioni alla disponibilitą del bene oggetto di donazione, ereditą o legato, che vengano imposte dal donante o dal testatore, non incidono sulla natura sostanziale dell'atto di liberalitą, e configurano mero onere o modus con esso compatibile, qualora, pur traducendosi in una riduzione o perdita dell'utilitą economica ricevuta dal donatario, erede o legatario, svolgano per il medesimo donante o testatore una funzione soltanto accessoria, in quanto siano rivolte a perseguire una finalitą aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella principale di beneficiare l'onerato con la diretta attribuzione in suo favore del predetto bene.