(massima n. 1)
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività ex art. 348 bis c.p.c., erroneamente pronunciata dal giudice del gravame con ordinanza, anziché con sentenza, è ricorribile per cassazione, sia perché l'errore sulla tempestività dell'appello è vizio proprio del suddetto provvedimento, sia in quanto l'omessa impugnazione comporterebbe il passaggio in giudicato della relativa statuizione.