(massima n. 1)
Qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilitą ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilitą non č ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimitą nel ricorso per cassazione, anche alla luce del pił generale principio secondo cui il vizio di omissa pronuncia non č configurabile su questioni processuali.