(massima n. 1)
La decisione che pronunci l'inammissibilitą dell'appello per ragioni processuali (nella specie per mancanza di procura del difensore dell'appellante) resa con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. č impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame.