(massima n. 1)
Il principio di immanenza della prova, per il quale una prova documentale, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche da una parte diversa da quella che l'ha introdotta, va riferito non al documento materialmente incorporante tale prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti; ne consegue che le prove documentali, non riesaminate in appello perché non più materialmente presenti in atti per l'inerzia della parte che ne invochi una diversa valutazione, continuano, tuttavia, a spiegare efficacia nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante.