(massima n. 1)
La complessitā e la specificitā degli adempimenti richiesti all'operatore in caso di evento potenzialmente inquinante dall'articolo 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006 escludono che il predetto possa esimersi dall'attuare nell'immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l'apposita comunicazione agli Enti interessati sol perché siano intervenuti sul luogo dell'inquinamento operatori dei suddetti Enti. La comunicazione non costituisce, infatti, un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.