(massima n. 1)
In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, č integrato dalla omessa segnalazione che il responsabile dell'inquinamento č obbligato ad effettuare alle autoritā indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante, e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione. (Rigetta, Trib. Firenze s.d. Pontassieve, 20 luglio 2012).