(massima n. 1)
Ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, non deve ricorrere la duplice condizione di una violazione del regime prescrittivo e del superamento dei limiti di emissione, essendo sufficiente, nel caso di inosservanza delle prescrizioni, la mera violazione del relativo regime regolamentare: infatti, la citata previsione incriminatrice si configura come reato "formale" volto a garantire la possibilitą di un efficace controllo preventivo da parte delle autoritą preposte, sicché non rilevano gli effetti sostanziali che possano essere scaturiti dalla violazione delle prescrizioni.