(massima n. 1)
In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui all'art. 279, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che č integrata dalla violazione dei valori limite di emissione stabiliti dall'Allegato I alla parte quinta del medesimo decreto legislativo - ha natura di reato istantaneo, potendosi tuttavia configurare anche come reato a consumazione prolungata o condotta frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell'interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo, sebbene con soluzione di continuitā, cosi differenziandosi dal reato necessariamente o eventualmente permanente, rispetto al quale la fattispecie tipica esige o ammette una protrazione nel tempo senza soluzione di continuitā.