(massima n. 1)
La modifica normativa apportata dalla legge n. 205/2010 all'art. 258, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), ha determinato il venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti non più sanzionata penalmente in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell'art. 258 né alla fattispecie introdotta con l'art. 260-bis, che opera un riferimento alla scheda SISTRI e non ai precedenti formulari con la conseguenza che, in applicazione dei principi fissati dall'art. 2 cod.pen. le condotte poste in essere devono essere ritenute non più riconducibili all'ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente.