(massima n. 1)
In tema di gestione dei rifiuti, l'eliminazione mediante incenerimento di sfalci e potature non integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di residui vegetali che non sono classificabili come rifiuti e che sono utilizzati in agricoltura mediante processi e metodi costituenti normali pratiche agronomiche disciplinate dagli artt. 182, comma sesto-bis, e 185 comma primo, lett. f), del citato D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana. (Rigetta, G.I.P. Trib. Avellino, 12 marzo 2013).